La realizzazione di una scala esterna ad un edificio costituisce un intervento di ristrutturazione pesante, soggetto pertanto ad autorizzazione.
Coloro che vogliono dare valore alla propria casa di solito tendono a concentrarsi principalmente sull’arredamento interno. Tuttavia vi è un altro aspetto da tenere in considerazione e riguarda l’esterno dell’edificio. Sotto tale profilo, un’idea molto semplice ma, al tempo stesso d’effetto, può consistere nella realizzazione di una scala esterna. Tale intervento, oltre a dare valore all’edificio sotto il profilo estetico, può contribuire a rendere lo stesso più funzionale e dunque più accessibile, incrementandone così ulteriormente il valore. Inoltre, l’installazione di una scala esterna, sia essa in cls o in acciaio, può risultare necessaria al fine di garantire di evacuare tempestivamente l’edificio e dunque per promuovere la sicurezza nello stesso.
Installare una scala esterna ad una abitazione non è affatto complicato, ma deve essere chiara la qualificazione giuridica di tale intervento, al fine di munirsi dei necessari titoli ed evitare le conseguenti sanzioni. Sotto tale profilo va infatti ricordato che la disciplina degli interventi edilizi è caratterizzata dalla presenza del titolo edilizio. Ciò vuol dire che, a parte i casi di attività così detta libera, chi intende eseguire lavori di carattere edilizio deve dotarsi di un apposito titolo, cioè di una sorta di autorizzazione, presso il Comune dove si trova l’immobile interessato dall’intervento stesso. La disciplina dei titoli edilizi è da sempre oggetto di continua modifica, non solo da parte del legislatore statale, ma anche del legislatore regionale.
In linea generale, sotto il profilo dei titoli abilitativi, gli interventi edilizi possono essere distinti in:
Nel caso in cui la SCIA sia condizionata ad altri atti di assenso/pareri, l’attività edilizia può essere iniziata solo dopo la comunicazione da parte dell’Amministrazione comunale dell’avvenuta acquisizione dei predetti atti.
Nel termine di 30 giorni dalla presentazione della SCIA, l’Amministrazione comunale, nel caso di carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, può comunicare il divieto di prosecuzione dell’attività oppure, se possibile, prescrivere le misure necessarie per l’adeguamento alla normativa vigente.
La disciplina dei titoli edilizi ha oggi ricevuto una regolamentazione più organica attraverso il così detto decreto SCIA2 [5], che contiene anche una tabella di facile consultazione per l’individuazione del titolo necessario per ciascun intervento.
Ciò detto in termini generali sui titoli edilizi, vediamo ora qual è il titolo necessario per installare una scala esterna ad un edificio.
Il punto di partenza è qualificare correttamente la tipologia di intervento, che deve essere fatto rientrare tra i così detti interventi di ristrutturazione pesante.
Questa è infatti definita come gli interventi che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge sono: che non prevedano la completa demolizione dell’edificio esistente e che comportino invece un aumento del volume complessivo, modifiche al prospetto dell’edificio, o un cambio d’uso urbanisticamente rilevante nel centro storico.
Ebbene, alla luce di ciò, la installazione della scala esterna sarà soggetta al preventivo rilascio di un permesso di costruire [6].
L’ottenimento di tale permesso potrà essere sostituito dalla presentazione di una SCIA che, in questo caso, trattandosi di intervento soggetto a preventiva autorizzazione, si qualifica come SCIA alternativa al permesso di costruire [7] la quale, contrariamente alla SCIA ordinaria, dovrà essere presentata 30 giorni prima dell’inizio dei lavori.
[1] Articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.
[2] Articolo 6 bis del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.
[3] Articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.
[4] Articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.
[6] Articolo 10, comma I lett. c), del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.
[7] Articolo 23, comma I lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.
questa visione delle cose mi lascia un po’ perplesso, perchè da sempre le scale sono considerate degli elementi di collegamento e pertanto degli accessori che, nel caso di scale esterne scoperte, non costituiscono nemmeno copertura e/o volumetria. Quindi da considerare accessorio che non incide sui parametri edilizi e pertanto soggetta a SCIA.
Appunto ma come è possibile che qui sostengono il contrario? Ma a chi bisogna dare retta ? Grazie
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