Impermeabilizzazione difettosa e responsabilità di tutti i soggetti coinvolti

2022-10-10 09:28:11 By : Ms. Amy Zhang

Si ricorda che nell'ambito di un contratto di appalto, l'appaltatore è normalmente l'unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione delle opere appaltate. Ciò è dovuto all'autonomia gestionale dell'attività e dell'assunzione del rischio del risultato, tenuto conto dell'assetto organizzativo dell'impresa, della scelta e dell'utilizzo dei mezzi ritenuti necessari e delle modalità di esecuzione dell'opera commissionata.

Tuttavia non si può escludere la responsabilità degli altri soggetti coinvolti, compreso il condominio e addirittura gli stessi danneggiati. È quanto si è verificato nella vicenda esaminata dal Tribunale di Roma del 10 giugno 2021 n. 10202.

Un condominio affidava ad un'impresa di costruzioni il compito di procedere al restauro e al risanamento del lastrico solare di proprietà esclusiva di alcuni condomini (impermeabilizzazione e pavimentazione del terrazzo), che costituiva la copertura dell'edificio condominiale.

A seguito dei lavori, però, si verificavano fenomeni di ristagno e di risalita di umidità e comparivano estese macchie sulla superficie della pavimentazione. I proprietari della terrazza ritenevano che responsabili degli inconvenienti riscontrati fossero sia la società appaltatrice per la cattiva realizzazione dei lavori di impermeabilizzazione del terrazzo, sia la collettività condominiale atteso che tutte le opere realizzate e commissionate erano state eseguite sotto la direzione dei lavori del professionista incarico dai condomini il quale aveva redatto altresì il relativo capitolato d'appalto.

Infiltrazioni di acqua piovana: se i lavori di impermeabilizzazione sono eseguiti male paga il condominio

I danneggiati promuovevano un procedimento per ATP finalizzato all'accertamento delle cause che avevano determinato i danni arrecati al lastrico solare ed alla condanna dei responsabili.

In ambito ATP veniva accertato che la prima causa dei danni consisteva nella non corretta sigillatura delle fughe fra le piastrelle e dei giunti di dilatazione.

Il CTU osservava inoltre che per scelta errata dell'appaltatore e del direttore lavori la sigillatura tra le piastrelle in gres porcellanato ed i doccioni in marmo era stata effettuata con un materiale inadatto allo scopo.

Ma i problemi lamentati risultavano causati anche dal mancato utilizzo dei sottovasi e nella, concausa, questa, imputabile secondo lo stesso CTU agli stessi titolari della terrazza (riguardando l'uso e manutenzione dei luoghi di cui erano custodi).

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Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., i titolari della terrazza si rivolgevano al Tribunale al fine di vedere accertata e dichiarata la responsabilità della ditta e del condominio nella determinazione degli eventi dannosi già denunciati nel ricorso introduttivo del procedimento per A.T.P.; si costituiva in giudizio l'appaltatore che contestava la non correttezza della CTU espletata nel procedimento di ATP e sottolineava la corresponsabilità dei ricorrenti nella causazione dei lamentati danni; in ogni caso, chiedeva il rigetto della domanda e, in via subordinata, la riduzione delle somme eventualmente dovute in ragione della corresponsabilità dei ricorrenti; la difesa del condominio sottolineava, tra l'altro, la carenza di legittimazione passiva per difetto assoluto di responsabilità nella causazione dei vizi lamentati durante l'esecuzione di lavori su parti private, vizi da imputare direttamente ed esclusivamente alla ditta appaltatrice e/o al direttore lavori (che chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa al fine di essere manlevata).

Infiltrazioni derivanti dal lastrico solare. L'entità del danno viene stabilita dal consulente tecnico

Sulla base degli accertamenti effettuati dal CTU nel procedimento di ATP, il Tribunale ha ritenuto responsabile dell'errata impermeabilizzazione la ditta appaltatrice (per la non corretta esecuzione di alcune lavorazioni che hanno contribuito a provocare le infiltrazioni nel lastrico solare), il condominio committente (essendo stato accertato che questi, in forza del contratto di appalto, aveva fornito, tramite il tecnico incaricato della redazione del capitolato, prescrizioni errate nella scelta del tipo di prodotto da utilizzare per la sigillatura fra le piastrelle in gres porcellanato e i doccioni in marmo), gli stessi ricorrenti (per la scarsa pulizia della superficie pavimentata).

In particolare secondo il giudice romano, tenuto conto dell'apporto causale di ciascun concorrente rispetto agli eventi dannosi accertati, la ditta appaltatrice è responsabile nella misura del 50%, mentre il condominio e gli stessi ricorrenti lo sono nella misura del 25% ciascuno.

Merita di essere sottolineato che secondo il condominio, in caso di inosservanza dei doveri di vigilanza sull'esecuzione dell'opera a regola d'arte, anche in relazione all'impiego di materiali inidonei allo scopo, il responsabile era direttore lavori.

Del resto, quest'ultimo nella vicenda esaminata aveva indicato un prodotto non idoneo a realizzare l'opera a regola d'arte.

Tuttavia si deve ricordare che nei confronti dei terzi danneggiati (condomini o terzi estranei al caseggiato) dall'esecuzione di un contratto di appalto, è responsabile il condominio-committente, il quale può eventualmente agire, anche in separata sede, per il riconoscimento della responsabilità contrattuale del direttore dei lavori nei propri confronti.

Di conseguenza è stato affermato che se la realizzazione di un'opera arreca a terzi danni provocati non da una malaccorta esecuzione, bensì da un vizio del progetto fornito dal committente, sussiste la concorrente responsabilità risarcitoria dell'appaltatore e del committente stesso: il primo è tenuto al risarcimento quando, con la diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c., si sarebbe potuto avvedere del vizio progettuale e non l'abbia fatto; il secondo è sempre obbligato al risarcimento dei terzi danneggiati per aver ordinato l'esecuzione di un progetto malamente concepito (Cass. civ., sez. III, 26/06/2020, n. 12882).

Sentenza Scarica Trib. Roma 10 giugno 2021 n. 10202

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Non capisco come nel processo edilizio possa essere completamente assente la figura del progettista, cioè di colui che fa scelte tecnico-intellettuali per risolvere i vari problemi che di volta in volta si presentano nella realtà edilizia o semplicemente per realizzare opere. Si parla solo di direttore dei lavori, cioè di colui che è tenuto a far realizzare all'appaltatore i lavori in progetto cioè del progettista appunto. A questo si aggiunge la comprovata e dilagante scarsa competenza di molti CTU, che poi sono spesso una cerchia ristretta, in barba alla rotazione che i giudici stessi dovrebbero favorire. Le sentenze drammaticamente si fondano quindi su perizie radicalmente sbagliate. Nel merito, come si fa a dire che "prima causa dei danni consisteva nella non corretta sigillatura delle fughe fra le piastrelle e dei giunti di dilatazione" e inoltre "che per scelta errata dell'appaltatore e del direttore lavori la sigillatura tra le piastrelle in gres porcellanato ed i doccioni in marmo era stata effettuata con un materiale inadatto allo scopo". Quale scopo? Le fughe non sono preposte a fare da barriera alle infiltrazioni verso il basso delle acque, ruolo che spetta invece alla membrana impermeabilizzante sottostante pavimentazione e massetto. Le fughe non hanno neanche la funzione di impedire all'umidità di risalire e uscire attraverso le stesse. Le fughe hanno il compito di rifinire e completare la pavimentazione di piastrelle garantendone il corretto e sicuro uso e gradevolezza estetica. Sono altre le cause dell'umidità affiorante dalle fughe.

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