Bonus Facciate: pavimenti esclusi dalle spese ammissibili?

2022-10-15 19:59:38 By : Mr. Troy Sun

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L’Agenzia delle Entrate ricorda quali tipologie di strutture e di interventi sono ammesse e quali no alla detrazione del 90%

Prospetti, facciate, parapetti. Che questa tipologia di struttura possa usufruire del Bonus Facciate è chiaro, cosa succede invece nel caso di lastrico solare, o del pavimento del balcone? Sul merito si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 816/2021. Una risposta che apre un capitolo piuttosto controverso tra imprese e progettisti: la pavimentazione di balconi e terrazzi può rientrare in detrazione? 

Tutto nasce dal quesito posto da una società, concessionaria demaniale di una corte/piazza e proprietaria di alcuni edifici presenti in essa, che vuole utilizzare l’agevolazione al 90% per il ripristino delle facciate esterne. Inoltre vorrebbe utilizzare la detrazione anche per l'impermeabilizzazione e pavimentazione della piazza, accatastata proprio come lastrico solare.

Ricordiamo che il Bonus facciate, disciplinato dall'articolo 1, commi da 219 a 224, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), come modificato dall'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), prevede una detrazione del 90 per cento da applicare alle spese sostenute per il recupero del decoro architettonico delle facciate esterne degli edifici, residenziali o strumentali.

Esso si applica per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna, visibile da strada pubblica, degli edifici esistenti (inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna) ubicati nelle zone A (centri storici) e B (parti già urbanizzate, anche se edificate in parte) individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici:

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Possono fruirne della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.

In particolare, sono ammessi all’agevolazione:

I contribuenti interessati devono rispondere ai seguenti requisiti:

Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi, anche:

In questi casi la detrazione spetta a condizione che:

La detrazione non spetta, invece, a chi è sprovvisto di un titolo di detenzione dell’immobile regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori o al momento di sostenimento delle spese se antecedente, anche se provvede alla successiva regolarizzazione.

Soffermandoci sul profilo oggettivo, la norma prevede che, ai fini del bonus facciate:

Attenzione però: come esplicitato nella circolare n. 2/E del 2020 oltre che nella Guida Bonus Facciate dell'AdE, aggiornata a luglio 2021, il Bonus Facciate riguarda esclusivamente le strutture opache della facciata: sono ammessi quindi gli interventi sull'involucro «esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)» e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la «struttura opaca verticale».

La guida del Fisco sul Bonus Facciate (pag. 10) afferma chiaramente che sono escluse le spese sostenute per:

Di conseguenza, l’Istante potrà beneficiare delle agevolazioni relativamente alla «struttura opaca verticale» dell'edificio visibile dalla strada o da suolo ad uso pubblico, mentre resta pertanto escluso dal beneficio l'intervento di rifacimento dell'impermeabilizzazione e pavimentazione del lastrico solare, pur se aperto al pubblico.

La Guida parla chiaro: i pavimenti sono esclusi. Anche quelli dei balconi? La domanda non è banale e leggendo solo la guida del Fisco si dovrebbe arrivare ad una necessaria risposta negativa.

Occorre, però, ricordare i precedenti interventi dell'Agenzia delle Entrate e in particolare la risposta n. 411/2020 mediante la quale è stato chiarito che il bonus facciate spetta anche per le spese sostenute per la rimozione e impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione del balcone nonché per rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e dei frontalini e successiva tinteggiatura.

Cosa avrà più valore? La guida del Fisco o la sua risposta ad un interpello? Sembrerebbe che tra le due ci siano delle incongruenze.

Infine, una nota sul futuro. Ad oggi, il Bonus Facciate scadrà il 31 dicembre 2021. Sappiamo però che già è stato inserito nel disegno di Legge di Bilancio 2022, con condizioni diverse da quelle attuali. Perché, sappiamo bene, che l’assenza di massimale di spesa ha generato speculazioni e prezzi gonfiati, a cui il Governo ha deciso di mettere uno stop.

Non si sa bene cosa andrà in Gazzetta. Le dichiarazioni dei Parlamentari sono chiare come lo è l'intenzione del Governo. Si prospetta un braccio di ferro che si concluderà presumibilmente solo a fine mese. Attendiamo fiduciosi.