La Cassazione, in una recente sentenza, si esprime sul direttore dei lavori e le sue responsabilità, in particolare per quel che riguarda gli obblighi durante la realizzazione dell'opera
Cassazione: a carico del progettista-direttore dei lavori sussiste un onere di vigilanza costante sulla corretta esecuzione dei lavori, collegato al dovere di contestazione delle irregolarità riscontrate
Abbiamo affrontato di recente, grazie al prezioso contributo del Gruppo 24 Ore, le particolarità normative inerenti il direttore dei lavori, della progettazione e dell'esecuzione in cantiere.
Sul tema si è espressa di recente la Corte di Cassazione con alcune pronunce: la n.5799 del 15 febbraio 2021, nello specifico, chiarisce alcuni concetti chiave relativi a ruoli e responsabilità del progettista e del direttore dei lavori, soprattutto in merito agli obblighi che competono loro durante la realizzazione dell'opera.
Si tratta di una condanna penale per coordinatore alla direzione dei lavori, direttore dei lavori e titolare della ditta nell'esecuzione di lavori per la ristrutturazione di una piscina comunale, per colpa consistita in imperizia, imprudenza e negligenza e in particolare perché minavano la capacità portante del controsoffitto, realizzando con un coefficiente di resistenza di sicurezza rispetto alle rottura inferiore a due (come previsto dal D. Min. LL. PP. del 09,01.1996):
Il direttore dei lavori per le finiture e opere edili proponeva ricorso per Cassazione, deducendo che il controsoffitto è un elemento non strutturale così come definito dell'art. 3.1.3. delle "Norme tecniche per le costruzioni", D.M. 14 gennaio 2008, pertanto non era oggetto di preventiva progettazione ovvero di calcolo strutturale; la messa a dimora di opere di tal tipo doveva realizzarsi direttamente in cantiere dalla ditta esecutrice dell'appalto, secondo le indicazioni di montaggio descritte dalla ditta fornitrice dei moduli compositivi.
In particolare, la corte territoriale ha affermato che l'alta vigilanza cui sarebbe tenuto il direttore dei lavori si sarebbe dovuta estrinsecare in un controllo puntuale della esecuzione del controsoffitto. In tal modo, i Giudici di appello - sempre secondo il ricorrente - non han fatto corretta applicazione dei principi regolanti l'istituto della colpa e del connesso "principio di affidamento" sulla condotta altrui, alla luce dell'attività e del ruolo ricoperto nell'ambito di un contratto di appalto di opera pubblica dal direttore dei lavori e, in particolare, dei principi caratterizzanti la c.d. alta vigilanza sulla esecuzione dell'appalto a lui richiesta.
Niente da fare, però. La Corte suprema infatti ritiene il ricorso infondato. Le motivazioni a corredo ci consentono di approfondire ancora una volta l'argomento. Vediamole:
In definitiva è configurabile - nella specie - la responsabilità del progettista-direttore dei lavori in quanto sussiste a carico del medesimo un onere di vigilanza costante sulla corretta esecuzione dei lavori, collegato al dovere di contestazione delle irregolarità riscontrate (v. anche Sez. 3, n. 34602 del 17/06/2010 Ud. -dep. 24/09/2010- Rv. 248328). In vero, il progettista-direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo del controsoffitto dovendo egli esercitare un'oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed in caso di necessità adottare le necessarie precauzioni d'ordine tecnico (cfr. Sez. 4, n. 18445 del 21/02/2008 Ud. -dep. 08/05/2008- Rv. 240157).
Dopo aver ripercorso tutti i controlli - ben fatti - della Corte territoriale, la Cassazione evidenzia che dagli atti emerge che si trattava di una ristrutturazione e non di una nuova costruzione, quindi il progettista avrebbe dovuto dedicare particolare cura al raccordo tra ciò che era nuovo (il controsoffitto) e ciò che era preesistente (le travi).
Nella sentenza impugnata si fa quindi buon governo dei principi e appare, certamente, violato - per negligenza, imprudenza e imperizia- l'onere di vigilanza costante sulla corretta esecuzione dei lavori, esigibile dall'imputato quam in concreto.
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