Parabole su tetto, terrazzo, lastrico solare, balconi e facciata condominiale: in quale luogo è lecito installarle?
Se il tuo condominio non ha un’antenna centralizzata o se vuoi dotarti di una parabola personale, sapresti dove posizionarla? Di sicuro, c’è il balcone, se è sufficientemente grande. Ma diciamoci la verità: l’effetto estetico sarebbe pessimo e, per di più, andrebbe a ridurre quel già ridotto spazio di cui disponi. Ed allora dove mettere l’antenna in condominio? Ci sono una serie di soluzioni che devi considerare, su cui, tra l’altro, si è già pronunciata la giurisprudenza.
Salvo quanto si dirà meglio nei prossimi paragrafi, il principio generale che regola il condominio è quello della libera utilizzabilità sia delle parti private che di quelle comuni. È, quindi, possibile montare l’antenna su qualunque parte dell’edificio: ad esempio, sul tetto, sulla terrazza di copertura dello stabile (anche altrui), sul proprio balcone e finanche sulla facciata.
Sulle parti private – ad esempio, il proprio balcone – vige il generico obbligo di arrecare «il minor pregiudizio e fastidio possibile» alle parti comuni dell’edificio e ai condomini. Se, ad esempio, il condomino vuole posizionare la propria antenna sul tetto dell’edificio, deve verificare qual è il luogo migliore e più adatto onde permettere che possano procedervi anche gli altri condomini, ove interessati. Si badi al fatto che la legge usa il termine «pregiudizio» e non «danno», volendo far intendere che già solo il pregiudizio può ledere il condominio. Quindi, anche in assenza di un danno, ma di un semplice fastidio, vi è il divieto di installare l’antenna o la parabola.
Sulle parti comuni invece – ad esempio il terrazzo, il tetto, la facciata – vigono altri divieti [2]:
Iniziamo dalle parti di proprietà privata. Si può certamente mettere un’antenna sul proprio balcone a meno che il regolamento non lo vieti. E non basta una dizione generica come, ad esempio, il divieto di interventi che possano essere molesti ai vicini. Solo l’esplicito riferimento all’antenna o alla parabola ne impedirebbe l’installazione sul balcone personale [1].
Non è tutto. Per vietare l’antenna sul balcone è necessario che il regolamento sia stato approvato all’unanimità, cosa che può essere avvenuta o con votazione collegiale in assemblea oppure con l’approvazione individuale del regolamento medesimo dinanzi al notaio, alla firma dei singoli atti di compravendita.
Un’antenna troppo grande potrebbe pregiudicare il decoro architettonico dell’edificio? È difficile sostenere ormai una tesi del genere; si è, infatti, formato in giurisprudenza il convincimento che l’antenna televisiva costituisca un diritto costituzionale, promanazione del diritto alla libertà di pensiero e di espressione, che necessitano della preventiva informazione (cosa che dovrebbe assicurare la tv).
Se hai comprato casa da un privato, il divieto contenuto nel regolamento vale anche nei tuoi riguardi solo se detto regolamento è stato menzionato o allegato nell’atto di compravendita o se il limite in questione è stato annotato nei pubblici registri immobiliari. In pratica, devi sapere che stai comprando una casa con un vincolo.
Leggi anche Regole per montare un’antenna televisiva.
Se il terrazzo condominiale o il tetto sono sufficientemente ampi da consentire l’installazione tanto della tua antenna quanto di quella degli altri condomini, e il regolamento non lo vieta, puoi installare la parabola in tali aree.
Il Codice civile stabilisce la libertà di ogni proprietario di appartamento di utilizzare gli spazi comuni a condizione che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne pari uso. Non c’è dubbio che montare antenne sul tetto o sul lastrico solare non muta la destinazione di tali manufatti che continuano a conservare la loro funzione di copertura. Allo stesso tempo, se le dimensioni degli apparecchi non sono particolarmente ingombranti, potrà essere rispettato anche il secondo requisito.
Potrebbe succedere di non avere un balcone e di dover collocare l’antenna o la parabola sul muro perimetrale del condominio, la cosiddetta facciata. Anche questa è una parte comune dell’edificio e, pertanto, potrà essere liberamente utilizzata dal singolo. Bisogna, però, evitare di violare il decoro architettonico ossia l’estetica del palazzo. Questa va valutata caso per caso. Si tenga, tuttavia, conto che se già altri condomini hanno montato l’antenna sui balconi o accanto alle finestre, non sarà certo l’ultima arrivata a ledere il decoro dell’edificio.
Secondo una sentenza del giudice di pace di Grosseto [3], le antenne televisive installate sui tetti, le parabole satellitari sporgenti dal muro e gli impianti di climatizzazione, sempre più numerosi, non vengono più percepiti come causa di deturpazione dell’estetica delle abitazioni e, più in generale, dell’ambiente.
Se non hai un balcone né un altro posto dove mettere l’antenna, puoi eccezionalmente sfruttare la proprietà altrui, come ad esempio il balcone del vicino. Secondo la Cassazione [4], la legge [5] riconosce il diritto di collocare l’antenna televisiva sull’altrui proprietà solo nel caso in cui l’utente versi nell’impossibilità di utilizzare spazi propri; in caso contrario, si avrebbe un ingiustificato sacrificio per l’immobile gravato.
Lo stesso dicasi nel caso in cui il terrazzo dell’ultimo piano non è del condominio, ma di un solo condomino. Vale quanto detto nel precedente paragrafo: si può obbligare il vicino a montare la propria antenna solo se non vi sono altri spazi utili in condominio.
Per montare l’antenna non ci vuole mai l’autorizzazione né dell’assemblea, né dell’amministratore. Tuttavia, se viene installata su una delle parti comuni, prima dell’avvio dei lavori bisogna farne semplice comunicazione all’amministratore medesimo.
[5] Artt. 1 e 3 l. n. 554/1940 e 231 d.P.R. n. 156/1973.
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