Se in condominio cade acqua da un terrazzo per difetto di progettazione, chi è considerato responsabile? Vediamo il caso.
Nel caso in cui sia dimostrato – da perizia tecnica – un difetto di progettazione che è causa del riversamento d’acqua, il proprietario dell’appartamento può azionarsi in vari modi.
Se non sono ancora decorsi dieci anni dalla consegna dell’immobile da parte del costruttore o della ditta di ristrutturazione, il proprietario può contestare il difetto e denunciare il responsabile.
Se, invece, sono passati più di dieci anni l’unica via è condividere il problema con l’intero condominio: in base agli articoli 1126 e 2051 del Codice Civile, tutti i condomini sono responsabili dei danni provocati dal difetto di manutenzione o costruzione della terrazza secondo le proporzioni fissate dal Codice Civile.
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Per un terzo paga il proprietario del terrazzo, per due terzi i condomini che beneficiano del terrazzo come copertura.
Ricapitolando, il proprietario ha due vie: se è ancora in tempo per denunciare il vizio di progettazione, secondo le scadenze dei termini di prescrizione al costruttore o all’impresa di ristrutturazione, può chiedere l’eliminazione del vizio riscontrato.
Altrimenti, le spese dovranno essere suddivise in condominio secondo il criterio fissato dall’articolo 1126 del Codice Civile, ossia un terzo a carico del proprietario esclusivo del terrazzo e due terzi a carico dei condomini a cui il terrazzo fa da copertura.
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