Stillicidio dell’acqua da vasi e fioriere: risarcimento del danno anche se saldamente ancorate alla ringhiera del balcone.
Chi, sopra il proprio appartamento, ha l’abitazione di un altro vicino avrà forse sperimentato cosa significhi trovare il proprio balcone sporco dell’acqua e del terriccio proveniente da vasi e fioriere del terrazzo soprastante. La presenza di piante non è, infatti, solo un rischio per l’incolumità di chi vive o passa di sotto – che potrebbe essere risolto, almeno in teoria, prevedendo un solido ancoraggio alla ringhiera del balcone – ma anche un problema di sporcizia causata dal cosiddetto stillicidio delle acque (ossia lo sgocciolamento).
Il regolamento di condominio potrebbe ben prevedere delle limitazioni, stabilendo clausole volte a imporre regole minime di prudenza per evitare la caduta accidentale dei vasi (per esempio, la collocazione di vasi di fiori su dei sottovasi e all’interno di fioriere saldamente ancorate alla ringhiera dei balconi). Ma, quando ciò non avviene, i rapporti tra vicini devono essere regolati alla luce delle poche disposizioni del codice civile e del buon senso.
Il semplice sgocciolamento dell’acqua dal balcone del vicino sulle finestre di chi sta di sotto o sulla facciata dell’edificio non integra un uso indebito del bene comune, né crea pericolo per l’incolumità altrui; infine non si può neanche dire che la presenza dei fiori pregiudichi l’aspetto e il decoro architettonico dello stabile.
Possiamo però dire che se lo stillicidio di acqua supera la soglia della normale tollerabilità, il condomino è tutelato dal codice civile [1] potendo chiedere, al giudice, anche in via d’urgenza, l’inibitoria di tale comportamento, oltre al risarcimento del danno. Il ricorso al procedimento cautelare d’urgenza (cosiddetto articolo 700 del codice di procedura civile) non consente di domandare, nello stesso procedimento, anche l’indennizzo per il danno subìto: per ottenere quest’ultimo è necessario impiantare una normale causa di merito. Tuttavia è bene avvertire che non si può chiedere neanche un risarcimento se il danno non è debitamente provato: non può trattarsi di un danno eventuale, ma deve essere certo e attuale. Non può neanche trattarsi di un danno “morale” se non lede diritti costituzionali o la condotta di controparte non integra un reato. Insomma, se è vero che è facile ottenere una sentenza che vieti alla controparte di porre nuovamente tali condotte illecite (eventualmente prevedendo una penale per ogni giorno di mancato ottemperamento all’ordine del giudice), è anche vero che per il risarcimento del danno le cose potrebbe essere più complicate.
In ogni caso lo stillicidio dell’acqua proveniente dall’innaffiatura delle piante, per essere legittimamente esercitato, deve necessariamente trovare rispondenza specifica in un titolo costitutivo di servitù ad hoc o, comunque, ove connesso alla realizzazione un balcone aggettante sull’area di proprietà del vicino, essere esplicitamente previsto tra le facoltà del costituito diritto reale.
Scatta il reato di getto pericolo di cose nei confronti del condòmino che, senza precauzioni, innaffia i fiori del proprio appartamento, facendo cadere al piano di sotto acqua e terriccio e imbrattando il davanzale, i vetri e altre suppellettili.
Precauzioni sono necessarie pure per l’acqua condensata dall’unità esterna di un impianto di condizionamento singolo, che deve essere convogliata in contenitori periodicamente svuotati, onde evitare lo stillicidio verso altre unità immobiliari.
Non è possibile, invece, innestare il tubo di scarico della condensa del condizionatore nel pluviale condominiale, comportando tale attività un’alterazione della cosa comune perché il pluviale ha la finalità di scaricare solamente acque meteoriche.
Sarebbe opportuno, invece sanzionare immediatamente, attraverso l’autorita’ di Polizia competente, questo tipo di comportamenti onde evitare quello che poi si sente spesso al tg o si legge sui giornali, di liti tra condomini che vanno a finire molto male. Purtroppo pero’ siamo in uno stato di catto-comunisti, garantisti per cui si fa’ si che persone prepotenti facciano il loro comodo infischiandosi di tutto e di tutti proprio in virtu’ del fatto che non esiste una severe punibilita’.Comunque complimenti per la trattazione, chiara ed esaustiva.
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