Travi strutturali a vista: chi paga la tinteggiatura

2022-10-11 06:53:53 By : Ms. kity yang

Negli ultimi anni, si è diffusa sempre più la tendenza di lasciare nelle proprie case le travi "a vista" anziché celarle con i controsoffitti. In legno o metallo, le travi a vista sono ritenute elementi d'arredo moderni, originali, capaci di armonizzarsi con diversi stili.

Si tratta spesso di elementi strutturali, particolarmente importanti per l'intero edificio, che dunque richiedono una manutenzione particolarmente attenta.

La trave con funzione "portante" realizza di norma un collegamento orizzontale tra strutture resistenti, ad esempio mura o pilastri, e fa parte dell'ossatura dell'edificio, in quanto incorporata indissolubilmente e inseparabilmente all'interno di esso e dunque indispensabile per la stessa esistenza del fabbricato.

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Analogamente ai pilastri portanti, le travi strutturali rientrano tra le parti comuni dell'edificio di cui all'art. 1117 c.c., come riformulato dalla riforma del Condominio: la norma, nella versione attuale, afferma espressamente che tali beni sono oggetto di proprietà comune.

La riforma ha recepito un consolidato orientamento giurisprudenziale che, enfatizzando proprio la funzione portante di tali strutture, era giunto a considerarle "parte organica ed essenziale dell'intero immobile", ovvero elementi necessari, al pari dei muri maestri, all'esistenza del fabbricato, in quanto per la loro struttura e funzione concorrono in modo indissolubile a formare le unità abitative e da queste sono materialmente inscindibili (Cass. n. 6036/1995),

Nell'annoverarle all'interno dell'art. 1117 c.c., l'intento del legislatore è stato quello di garantire che a tali elementi fosse riconosciuta una tutela diretta affinché i condomini ne rispettassero la destinazione e ne venisse impedito un uso illegittimo.

La riconosciuta condominialità ex art. 1117 c.c. incide sulla ripartizione delle spese necessarie qualora debba essere eseguito sulle travi strutturali un intervento manutentivo.

Il riconoscimento delle travi portanti quali beni oggetto di comunione tra i proprietari delle diverse unità immobiliari che lo compongono, comporta che tutti i condomini dovranno partecipare alle spese per la loro manutenzione e conservazione.

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Un'eccezione alla regola è rappresentata dalla fattispecie di cui al terzo comma dell'art. 1123 c.c., ovvero: "qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità".

Dunque, le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle travi portanti, trattandosi di parti comuni dell'edificio, saranno a carico di tutti i condomini e sostenute in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno salvo diversa convenzione (cfr. art. 1123 c.c.).

Si giunge a una conclusione diversa qualora le travi a vista non abbiano carattere strutturale, ma, come avviene in numerosi casi, abbiano una funzione meramente decorativa del soffitto dell'appartamento e non siano incorporati inseparabilmente nell'ossatura dell'edificio.

In tal caso, le travi sono da considerarsi beni di esclusiva proprietà e dunque sarà il singolo proprietario dell'appartamento a doversi occupare della sua manutenzione, tinteggiatura inclusa.

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Per quanto riguarda la pitturazione delle travi portanti, tuttavia, la norma deve essere letta in combinato con quanto previsto dall'art. 1125 c.c. che disciplina la "Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai".

La norma in esame pone le relative spese, in parti eguali, in capo ai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti. Nel dettaglio, la norma chiarisce espressamente che saranno a carico del proprietario del piano inferiore le spese per l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.

La giurisprudenza ante riforma, pur confermando la proprietà comune delle travi portanti, nel caso dei solai interpiano ha ritenuto che "la manutenzione e ricostruzione di tutte le sue parti - e, quindi, anche delle travi che ne costituiscono la struttura portante, e non siano meramente decorative del soffitto dell'appartamento sottostante - compete in parti eguali ai due proprietari" (Cass. n. 13606/2000; Cass. n. 10684/2011).

Come avviene analogamente in presenza di pilastri a vista in casa, dunque, della semplice pitturazione (e non dunque rifacimento o interventi manutentivi straordinari) se ne occuperà il condòmino in virtù dell'esigenza di manutenzione ordinaria del bene.

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